Preambolo
L’avvocato
esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed
indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona,
assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo
all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.
Nell’esercizio
della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai
principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario;
garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della
difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO I
Principi generali
ART.
1. - Ambito di applicazione. – Le norme deontologiche si applicano a
tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci
rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2. - Potestà
disciplinare. – Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere
le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità
dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti
nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno
concorso a determinare l’infrazione.
ART. 3. - Volontarietà
dell’azione. – La responsabilità disciplinare discende dalla
inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se
omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ART.
4. - Attività all’estero e attività in Italia dello straniero. –
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano
consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al
rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta
l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio
dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
Del pari
l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in
Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme
deontologiche italiane.
ART. 5. - Doveri di probità, dignità e
decoro. – L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza
dei doveri di probità, dignità e decoro.
I - Deve essere
sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un
comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni
autonoma valutazione sul fatto commesso.
II - L’avvocato è
soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti
l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l’immagine della classe forense.
III
- L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non
può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso
procedimento.
ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza. –
L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e
correttezza.
I - L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART. 7. - Dovere di fedeltà. – È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
I
- Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato
che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio
assistito.
II - L’avvocato deve esercitare la sua attività anche
nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la
collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei confronti
dello Stato e di ogni altro potere.
ART. 8. - Dovere di diligenza. – L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
ART.
9. - Dovere di segretezza e riservatezza. – È dovere, oltreché diritto,
primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto
sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui
fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in
dipendenza del mandato.
I - L’avvocato è tenuto al dovere di
segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex?clienti, sia per
l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.
II - La
segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si
rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia
accettato.
III - L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto
del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a
tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività
professionale.
IV - Costituiscono eccezione alla regola generale
i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla
parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa; b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
ART.
10. - Dovere di indipendenza. – Nell’esercizio dell’attività
professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria
indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o
condizionamenti esterni.
I - L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
II
- Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato
che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto
terzi patti attinenti a detta attività.
ART. 11. - Dovere di
difesa. – L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche
quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi
vigenti.
I - L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio
deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà
di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda
richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere
retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione
disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito
patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la
prestazione di tale attività.
ART. 12. - Dovere di competenza. –
L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter
svolgere con adeguata competenza.
I - L’avvocato deve comunicare
all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività
richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno
e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro
collega.
II - L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
ART.
13. -Dovere di aggiornamento professionale. – E dovere dell’avvocato
curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e
accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei
quali è svolta l’attività.
I - L’avvocato realizza la propria
formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a
iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II - È dovere
deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del
Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’ordine di appartenenza
concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
ART. 14. -
Dovere di verità. – Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza
o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per
un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta
conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice
in errore
I - L’avvocato non può introdurre intenzionalmente
nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a
verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che
sappia essere false.
II - L’avvocato è tenuto a menzionare i
provvedimenti già ottenuti, o il rigetto dei provvedimenti richiesti,
nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della
medesima situazione di fatto. .
ART. 15. - Dovere di adempimento
previdenziale e fiscale. – L’avvocato deve provvedere regolarmente e
tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli
adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme
vigenti.
I - In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere
regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e
all’ente previdenziale.
ART. 16. - Dovere di evitare
incompatibilità. – È dovere dell’avvocato evitare situazioni di
incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e comunque nel
dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine.
I - L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione
II
- Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione
all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate,
ancorché queste siano venute meno.
ART. 17. - Informazioni sull’attività professionale. – L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il
contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la
finalità della tutela dell’affidamento della collettività. Quanto al
contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e
non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto
professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I.
Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la
sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati,
previa approvazione del Consiglio dell’ordine del luogo di svolgimento
dell’evento.
II. E’ vietato offrire, sia direttamente che per
interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio
degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale,
in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
III. E’ altresì vietato
all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione
personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un
specifico affare.
IV. E’ consentita l’indicazione del nome di un
avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia
disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime
dei suoi eredi.
ART 17bis - Mezzi di informazione consentiti. –
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale
utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:
1) la carta da
lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per
queste ultime, approvazione del Consiglio dell’ordine dove lo studio ha
la sede principale. In essi devono essere indicati:
- la
denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione
sia svolto in forma associata o societaria; - il Consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; -
la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i
recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail
e del sito web, se attivato. Possono essere indicati soltanto:
- i titoli accademici; - i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; - l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; -
il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio
in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero,
della professione di avvocato in conformità delle direttive
comunitarie; - i settori di esercizio dell’attività professionale
(civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell’ambito di questi,
eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di
tre materie; - le lingue conosciute; - il logo dello studio; - gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; -
l’eventuale certificazione di qualità dello studio (l’avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare
presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione
in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato);
2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste
all’ingresso dell’immobile ove è ubicato lo studio dell’avvocato e
presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della
presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e
della sua collocazione all’interno dello stabile;
3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;
4)
i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all’avvocato,
allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli
stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa
comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza. Nel sito
deve essere riportata l’indicazione del responsabile nonché i dati
previsti dall’art. 17 e dal punto 1) dell’art. 17 bis. Il sito non
può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante
l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).
ART.
18. - Rapporti con la stampa. – Nei rapporti con la stampa e con gli
altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di
equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per
il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte
assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i
colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio
assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire notizie
agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal
segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli
organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto
divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale,
di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di
stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di
diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte
salve le esigenze di difesa del cliente.
III. E’ consentito
all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell’ordine di
appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con
l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse
televisive o radiofoniche.
ART. 19. - Divieto di accaparramento
di clientela. – È vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi
e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di
clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I
- L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro
soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la presentazione di un cliente.
II -
Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni
a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere
difese o incarichi.
ART. 20. - Divieto di uso di espressioni
sconvenienti od offensive. – Indipendentemente dalle disposizioni civili
e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od
offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in
genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati,
delle controparti e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.
ART.
21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti. – L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per
l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e
consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.
I.
Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non
conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in
periodo di sospensione.
II. Costituisce altresì illecito
disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o in qualsiasi
altro modo, diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non
abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o
consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche
se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.
III.
L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se
sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà
specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
IV. L’iscritto nel registro
TITOLO II
Rapporti con i colleghi
ART.
22. - Rapporto di colleganza in genere. – L’avvocato deve mantenere
sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a
correttezza e lealtà.
I - L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II
- L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un
collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve
dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso
possa pregiudicare il diritto da tutelare.
III - L’avvocato non
può registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il
consenso di tutti i presenti.
ART. 23. - Rapporto di colleganza e
dovere di difesa nel processo. – In particolare, nell’attività
giudiziale, l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza
del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di
colleganza.
I - L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
II.
L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o
ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti
pregiudizio per la parte assistita.
III. Il difensore che riceva
l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il
mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve
raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al
difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già
svolta.
IV. Nell’esercizio del mandato l’avvocato può
collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando
informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e
nel rispetto della legge.
V. Nei casi di difesa congiunta, è
dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta
processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune
assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia
processuale.
VI. L’interruzione delle trattative stragiudiziali,
nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere
comunicata al collega avversario.
ART. 24. - Rapporti con il
Consiglio dell’ordine. – L’avvocato ha il dovere di collaborare con il
Consiglio dell’ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia
richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando
scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è
tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita
forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano
iniziative o interventi collegiali.
I - Nell’ambito di un
procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli
addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e
difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali
comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione
del proprio libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il
Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un
collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello
stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto
costituisce illecito disciplinare.
III - L’avvocato chiamato a
far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico con
diligenza, imparzialità e nell’interesse della collettività
professionale.
IV. L’avvocato ha il dovere di comunicare senza
ritardo al Consiglio dell’ordine di appartenenza, ed eventualmente a
quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o
società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché
l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti
professionali.
ART. 25. - Rapporti con i collaboratori dello
studio. – L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di
migliorare la preparazione professionale, compensandone la
collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
ART. 26. -
Rapporti con i praticanti. – L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad
assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica
forense al fine di consentire un’adeguata formazione.
I -
L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro,
riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso
proporzionato all’apporto professionale ricevuto.
II -
L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel
libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza
indulgere a motivi di favore o di amicizia.
III - È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART.
27. - Obbligo di corrispondere con il collega. – L’avvocato non può
mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da
altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere
determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare
prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata
direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per
conoscenza al legale avversario.
II - Costituisce illecito
disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la
controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare
quest’ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28. - Divieto di
produrre la corrispondenza scambiata con il collega. – Non possono
essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e
comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate
con i colleghi.
I - È producibile la corrispondenza intercorsa
tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa
corrispondenza costituisca attuazione.
II - È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
III
- L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza
riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è
tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
ART.
29. - Notizie riguardanti il collega. – L’esibizione in giudizio di
documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e
così l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate,
salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia
necessario alla tutela di un diritto.
I - L’avvocato deve
astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività
professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su
suoi presunti errori o incapacità.
ART. 30. - Obbligo di
soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. – Salvo diversa
pattuizione, l’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro
collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve
provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che
dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio
credito, per ottenere l’adempimento.
ART. 31. - Obbligo di dare
istruzioni al collega e obbligo di informativa. – L’avvocato è tenuto a
dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.
I - L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
II
- È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente
una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli
ha affidato l’incarico.
III - L’avvocato corrispondente, in
difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la
tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il
collega che gli ha affidato l’incarico.
ART. 32. - Divieto di
impugnazione della transazione raggiunta con il collega. – L’avvocato
che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo
accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale
della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia
giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
ART.
33. - Sostituzione del collega nell’attività di difesa. – Nel caso di
sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca
dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria
nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per
l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste
per le prestazioni svolte.
I - L’avvocato sostituito deve
adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per
l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per
facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34. -
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. – Salvo che il
fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e
ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di
atti per incarichi specifici ricevuti.
I - Nel caso di
associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto
l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi.
TITOLO III
Rapporti con la parte assistita
ART. 35. - Rapporto di fiducia. – Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I - L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora
sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte
assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere
accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
II -
L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale.
ART. 36. - Autonomia del rapporto. – L’avvocato
ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel
miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della
legge e dei principi deontologici.
I - L’avvocato non deve
consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire
comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
II - L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.
III
- In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto
attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire
fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
IV
- L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando
dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia
finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
ART.
37. - Conflitto di interessi. – L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal
prestare attività professionale quando questa determini un conflitto
con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo
svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I -
Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di
un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni
fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di
una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero
quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza
dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II.
L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa
società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli
stessi locali.
ART. 38. - Inadempimento al mandato. –
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non
scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
I - Il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico
con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole
attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione
all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il
quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
ART.
39. - Astensione dalle udienze. – Astensione dalle udienze. –
L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del
codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I -
L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato
che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a
singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato
che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per
particolari proprie attività professionali.
ART. 40. - Obbligo
di informazione. – L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il
proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e
dell’importanza della controversia o delle attività da espletare,
precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato
è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento
del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta
l’assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo
dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima
inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
II. E’
obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del
compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni,
decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi
in corso di trattazione.
III. Il difensore ha l’obbligo di
riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso
nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi.
ART.
41. - Gestione di denaro altrui. – L’avvocato deve comportarsi con
puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio
assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto
della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il
tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART.
42. - Restituzione di documenti. – L’avvocato è in ogni caso obbligato a
restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla
stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia
richiesta.
I - L’avvocato può trattenere copia della
documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò
sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre
l’avvenuto pagamento.
ART. 43. - Richiesta di pagamento. –
Richiesta di pagamento. – Durante lo svolgimento del rapporto
professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi
ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti
sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità
delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico.
I.
L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli
acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la
nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le
prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
II.
L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati
all’attività svolta. III. L’avvocato non può richiedere un compenso
maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento,
salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
IV. L’avvocato non
può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento
di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle
somme riscosse per conto di questa.
V. E’ consentito
all’avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni
continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale,
purché siano proporzionali al prevedibile impegno
ART. 44. -
Compensazione. – L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli
siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese
sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme
ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il
consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme
liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e
onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita,
ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento
espressamente accettata dalla parte assistita.
I - In ogni altro
caso l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della
parte assistita le somme riscosse per conto di questa.
ART. 45. -
Divieto di patto di quota lite. – È vietata la pattuizione diretta ad
ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una
percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al
valore della lite.
I - È consentita la pattuizione scritta di un
supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di
esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e
sia giustificato dal risultato conseguito. .
ART. 46. - Azioni
contro la parte assistita per il pagamento del compenso. – L’avvocato
può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il
pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al
mandato.
ART. 47. - Rinuncia al mandato. – L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I
- In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di
quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II -
Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina
di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato
non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo
tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero
pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l’avvocato deve
comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte
assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con
l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge,
l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal
fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV
Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
ART.
48. - Minaccia di azioni alla controparte. – L’intimazione fatta
dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o
altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la
controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da
intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione
quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o
vessatorie.
I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un
colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l’avvocato
deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
II.
L’addebito alla controparte di competenze e spese per l’attività
prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purchè la richiesta di
pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.
ART. 49. -
Pluralità di azioni nei confronti della controparte. – L’avvocato non
deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione
debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive
ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50. - Richiesta di
compenso professionale alla controparte. – È vietato richiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che
ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio
assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
I - In
particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART.
51. - Assunzione di incarichi contro ex-clienti. – L’assunzione di un
incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia
trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e
l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in
precedenza. In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.
I.
L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la
propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
ART.
52. - Rapporti con i testimoni. – L’avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento
con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni
compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione
difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e
nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di
fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto
delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni
difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di
valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni
difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in
favore del proprio assistito.
3. La scelta sull’oggetto, sui
modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei
risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di
sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e
consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le
informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico,
anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti,
raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i
risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il
dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso
nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse
del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l’obbligo di
conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle
investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile
per l’esercizio della difesa. 7. È fatto divieto al difensore e ai vari
soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto
qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni
difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese
documentate.
8. Il difensore deve informare le persone
interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza
obbligo di rivelare il nome dell’assistito.
9. Il difensore deve
inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione
davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale
davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande
del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le
persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in
altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della
facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame
davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore,
quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere
il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria
qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità
che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal
giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o
assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore
procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona
offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita,
nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia
consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è
comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di
intervenire all’atto.
13. Il difensore, anche quando non redige
un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose,
procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il
difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla
legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare
la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve
documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è
disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono
essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
ART.
53. - Rapporti con i magistrati. – I rapporti con i magistrati devono
essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle
reciproche funzioni.
I - Salvo casi particolari, l’avvocato non
può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del
processo senza la presenza del legale avversario.
II -
L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità.
III - L’avvocato non deve approfittare di
eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i
magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve
evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del
suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.
ART.
54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. – L’avvocato deve
ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a
correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART.
55. - Arbitrato. – L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di
arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e
correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e
indipendenza.
I. L’avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.
II.
L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti
del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o
con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso
l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni
rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al
fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento
dell’incarico.
III. L’avvocato che sia stato richiesto di
svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto,
nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di ragioni ostative
all’assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo
professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una
delle parti.
Diversamente, deve specificare dette ragioni
ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare
l’incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione.
IV. L’avvocato che viene
designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da
preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune
da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; - non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; - non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
ART.
56. - Rapporti con i terzi. – L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con
correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di
giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in
genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
I
Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
ART.
57. - Elezioni forensi. – L’avvocato che partecipi, quale candidato o
quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi
dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di
propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
I.
E’ vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella
sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
II.
Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola
affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole
di svolgimento delle operazioni di voto.
ART. 58. - La
testimonianza dell’avvocato. – Per quanto possibile, l’avvocato deve
astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese
nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al
mandato ricevuto.
I - L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
ART.
59. - Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi. – L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente
all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
I
- L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella
capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali.
TITOLO V
Disposizione finale
ART.
60. - Norma di chiusura. – Le disposizioni specifiche di questo codice
costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non
limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.
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